NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICATI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

ALL’ALBO PRETORIO
                                                                                                                                                       SEDE


Oggetto: Nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive – Art. 15 L.183/2011.-

                                     AVVISO ALLA CITTADINANZA
 

L’art. 15 della L. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) introduce, a partire dal 01 Gennaio 2012, alcune importanti novità finalizzate all’eliminazione delle richieste di certificati ai cittadini da parte delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici esercizi.
Le Pubbliche Amministrazioni ed i Gestori di Pubblici esercizi sono infatti obbligati ad operare unicamente con le autocertificazioni prodotte dai cittadini.
Gli Uffici Comunali dello Stato Civile e di Anagrafe potranno quindi rilasciare i certificati solamente ad uso privato. Non verranno più rilasciati certificati anagrafici ad uso: pensione, assegni familiari, sussidi sociali, scolastico, fiscale, agevolazioni agricole, ecc…
Per i certificati di residenza, stato di famiglia, certificati contestuali o cumulativi, c.d. esistenza in vita, certificati anagrafici di nascita, matrimonio o morte ecc.. solo ad uso privato, è previsto il pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria pari ad €. 14,62 - €. 0,26 per ciascun documento.
Nel caso di rilascio di certificato dello stato civile (Certificato od estratto di nascita, matrimonio o morte) ad uso privato, applicandosi l’esenzione dal bollo ai termini dell’art. 7 della L. 405/90, si pagherà il diritto di segreteria di €. 0,26.
Si ricorda, comunque, che il cittadino può sempre utilizzare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con istituzioni private (banche, assicurazioni, agenzie d’affari, Posteitaliane, Notai, ecc..) che consentano l’utilizzo delle norme del Testo Unico sulla documentazione amministrativa.
L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 del D.P.R. n° 445/2000) è completamente gratuita e non richiede l’autenticazione della firma.           
                
I modelli per rendere le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono a disposizione presso l’Ufficio DEMOGRAFICO.
Pertanto, a partire Dal 01 Gennaio 2012 i certificati che verranno rilasciati da questo Ente saranno validi ed utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati e recheranno a pena di NULLITA’, la seguente dicitura:
“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici esercizi”
Per quanto riguarda le certificazioni/informazioni relative a documentazioni detenute dal Comune di Rovito, le altre Pubbliche Amministrazioni, possono farne richiesta, mediante i normali canali, soprattutto telematici, sotto indicati:
Telefono: 0984/433003  
FAX:       0984/433528
e-mail: comune.rovito.cs.it
posta indirizzata a: Comune di Rovito – via Giacomo Leopardi, 01 – 87050 ROVITO  (CS).

Normativa di Riferimento:
-    L. 12-11-2011 n° 183 art. 15.
-    D.P.R. 28-12-2000, n° 445;
- Direttiva Ministero della Pubblica Amministrazione e della semplificazione 22-12-2011 n° 14 . Clicca sul link per visualizzare l'intero testo della direttiva 
                                                                      Il Sindaco
                                                    f.to (FELICE D’ALESSANDRO)

AUTOCERTIFICAZIONE: Che cos'è, obblighi, norme e limiti

A partire dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni Pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere ai cittadini alcun tipo di certificazione. I certificati sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni.



CHE COS'E' L'AUTOCERTIFICAZIONE
L'Autocertificazione permette al cittadino di presentare agli enti pubblici, alle imprese che gestiscono servizi pubblici ed ai privati che acconsentono ad accettarla, una propria dichiarazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione) relativa ai seguenti stati, qualità personali e fatti, elencati all'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in sostituzione della normale certificazione rilasciata dagli uffici competenti:

  • data e luogo di nascita;
  • residenza;
  • cittadinanza;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  • stato di famiglia;
  • esistenza in vita;
  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente,
  • iscrizioni in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  • appartenenza a ordini professionali;
  • titoli di studio, esami sostenuti;
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
  • possesso e numero di codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione;
  • qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere stato destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a provvedimenti penali;
  • qualità di vivenza a carico;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non avere presentato domanda di concordato.


La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità dei certificati che sostituisce.
L'elenco è tassativo: tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 possono essere comprovati dall'interessato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Nel rapporti con la Pubblica Amministrazione il cittadino non deve più richiedere alcun certificato necessario ad avviare una pratica presso un ufficio.
Le Pubbliche amministrazioni e gli incaricati di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini.
L'autocertificazione ha titolo definitivo: ciò significa che il cittadino nin deve presentare neppure successivamente, alla conclusione del procedimento avviato, nessuno dei certificati sostituiti dall'autocertificazione.

LIMITI NELL'UTILIZZO DELL'AUTOCERTIFICAZIONE:

I certificati medici, sanitari, veterinari, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da nessun altro tipo di documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica e di attività sportive sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive, rilasciato dal medico di base, con validità per l'intero anno scolastico.

COME:
I cittadini possono utilizzare gli stampati predisposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
La firma apposta dall'interessato in fondo all'autocertificazione NON DEVE ESSERE AUTENTICATA e quindi l'autocertificazione non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, ma è gratuita.

OBBLIGHI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
La mancata accettazione da parte della Pubblica Amministrazione o dei gestori o esercenti di pubblici servizi, dell'autocertificazione, costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
Costituisce violazione dei doveri d'ufficio, anche la richiesta e l'accettazione dei certificati o di atti di notorietà nei casi in cui i cittadini possano presentare le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà (art. 74 DPR 445/2000, come modificato dalla Legge 183/2011).

ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' O RICONOSCIMENTO:
I dati relativi al cognome, al nome, al luogo e alla data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza, attestati in documenti d'identità o di riconoscimento (es. la carta d'identità, la patente di guida, il passaporto, il porto d'arma, il libretto di pensione) rilasciati dalla Pubblica Amministrazione ed in corso di validità, possono essere comprovati dal cittadino senza ricorrere alla compilazione dell'autocertificazione, ma semplicemente esibendo il documento d'identità o riconoscimento. In questo caso la Pubblica amministrazione o il gestore esercente di pubblico servizio prende nota delle informazioni contenute nel documento d'identità o di riconoscimento acquisendo una fotocopia NON AUTENTICATA del documento stesso.
Se il documento d'identità o di riconoscimento esibito dal cittadino è scaduto, ma i dati in esso contenuti non hanno subito alcuna variazione, il cittadino può dichiarare, sulla fotocopia del documento, che i dati sono ancora validi determianti requisiti, secondo quanto previsto dall'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

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